DETRAZIONI FISCALI 2020
BONUS CASA e ECOBONUS
Chi acquista un prodotto per il RISCALDAMENTO DOMESTICO a BIOMASSA (legna e pellet) ha la possibilità di usufruire delle DETRAZIONI FISCALI se l'acquisto rientra all'interno di un più ampio progetto per due tipologie di interventi:
- Ristrutturazione Edilizia (BONUS CASA)
- Riqualificazione Energetica (ECOBONUS)
- Ristrutturazione Edilizia (BONUS CASA)
- Riqualificazione Energetica (ECOBONUS)
BONUS CASA
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
DETRAZIONE FISCALE AL 50% PER PRODOTTI A BIOMASSA (SOLO RESIDENZIALE)
La detrazione fiscale per Interventi di Ristrutturazione Edilizia, meglio nota anche come BONUS CASA, è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e prevede una detrazione fiscale del 50% in dieci anni sulla spesa effettuata da privati su immobili residenziali anche per l'acquisto di una stufa, una cucina o un camino a legna o a pellet a patto che l'acquisto rientri all'interno di un più ampio progetto di risparmio energetico o ristrutturazione edilizia della propria abitazione.
Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro e la detrazione prevede 10 rate annuali di pari importo da dedurre dall’imponibile IRPEF del soggetto.
Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro e la detrazione prevede 10 rate annuali di pari importo da dedurre dall’imponibile IRPEF del soggetto.
POSSO USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE ANCHE SE NON DEVO RISTRUTTURARE?
CHE COSA DEVO FARE?
ECOBONUS
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
ECOBONUS 50% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALL'IMPIANTO
Le spese sostenute da privati e aziende per l’acquisto, la sostituzione (totale o parziale) o la nuova installazione di impianti a biomasse combustibili per il riscaldamento domestico invernale possono godere di una detrazione fiscale del 50% in dieci anni (tramite 10 rate annuali di pari importo), fino ad un valore massimo di 30.000 euro per unità immobiliare.
In questa specifica detrazione rientrano tutti i generatori di calore a biomassa, compresi quelli senza caldaia integrata, con un rendimento non inferiore all’85% e che sono in possesso del certificato ambientale che dimostri l'appartenenza del generatore ad una delle classi prestazionali definite dal D.M. 186/2017.
Affinché la pratica vada a buon fine è inoltre fondamentale che l’impianto termico sia:
Infine, come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico avvenuto, i contribuenti che intendono accedere a tale beneficio sono obbligati a trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati.
La trasmissione dei dati dovrà avvenire tramite il portale https://detrazionifiscali.enea.it/ entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori.
Per semplificare la trasmissione delle informazioni l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia delle Entrate, ha messo a punto delle guide e delle tabelle riassuntive disponibili nel sito https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/caldaie-a-biomassa.html.
In questa specifica detrazione rientrano tutti i generatori di calore a biomassa, compresi quelli senza caldaia integrata, con un rendimento non inferiore all’85% e che sono in possesso del certificato ambientale che dimostri l'appartenenza del generatore ad una delle classi prestazionali definite dal D.M. 186/2017.
Affinché la pratica vada a buon fine è inoltre fondamentale che l’impianto termico sia:
- Installato da un professionista abilitato in conformità alle leggi vigenti, con il rilascio della Dichiarazione di conformità dell'impianto termico ai sensi del D.M. 37/2008
- Accompagnato da un’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti tecnici previsti per l'intervento di risparmio energetico
- Alimentato da biocombustibili conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 17225 (legna, pellet)
- Causale del versamento, con riferimento alla norma: "Legge 296/2006"
- Numero fattura con data
- Codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento
- Codice fiscale o Partita Iva del beneficiario della detrazione
Infine, come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico avvenuto, i contribuenti che intendono accedere a tale beneficio sono obbligati a trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati.
La trasmissione dei dati dovrà avvenire tramite il portale https://detrazionifiscali.enea.it/ entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori.
Per semplificare la trasmissione delle informazioni l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia delle Entrate, ha messo a punto delle guide e delle tabelle riassuntive disponibili nel sito https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/caldaie-a-biomassa.html.
ECOBONUS 65% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE ALL'IMMOBILE